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TELECOMUNICAZIONI TLC. SANZIONI E RESPONSABILITA' PENALI, CHI VIENE COLPITO?Con il Nuovo DL 198 del 26/10/2010, e quanto già nel D.Lgs 106 del 3/8/2009, sono state definite le responsabilità a carico di chi esegue attività senza il possesso delle opportune abilitazioni e le Responsabilità Penali di chi commissiona interventi a società prive dei requisiti richiesti.
Con il Nuovo Decreto Legislativo 198 del 26 ottobre 2010 (Gazzetta Ufficiale N. 280 del 30 Novembre 2010) viene definito e ribadito con forza quanto già previsto nella precedente legge 109/91 e DM 314/92. (Nuove Leggi per i Teleimpiantisti vai all'articolo di Cabling&Wireless)
In particolare si evince che per tutti i sistemi di comunicazione interconnessi o da interconnettere alla rete telefonica pubblica, le relative opere di realizzazione, trasformazione, allacciamento, collaudo e manutenzione devono essere “sempre affidate” ad imprese con Idonea Abilitazione (clicca qui per visionare l'Autorizzazione di Mitan)
Rientrano quindi nella specifica sistemi di Reti Cablate/Cablaggi strutturati di qualsiasi categoria, Apparati di sistemi di Networking, Sistemi Telefonici e Sistemi VoIP, Sistemi ITC, Video-Sorveglianza, Telesicurezza, Domotica, Sistemi POS, ecc. realizzati sia in modalità Wired (via cavo) che Wireless.
La responsabilità amministrativa per la mancata osservanza delle disposizioni previste nel D.Lgs 198 del 26 ottobre 2010 sono a carico dell’esecutore, restano invece a carico del committente le sanzioni (anche di carattere penale) previste nel D.Lgs n° 106 del 3/8/2009. (Le multe per il wi-fi “fai da te”: Assotel approva il nuovo decreto)
In sintesi i punti salienti:
ART. 1
(Definizioni)
1. Ai sensi del presente decreto si intendono per:
a) apparecchiature terminali:
1) le apparecchiature allacciate direttamente o indirettamente all'interfaccia di una rete pubblica di telecomunicazioni per trasmettere, trattare o ricevere informazioni; in entrambi i casi di allacciamento, diretto o indiretto, esso può essere realizzato via cavo, fibra ottica o via elettromagnetica; un allacciamento è indiretto se l'apparecchiatura è interposta fra il terminale e l'interfaccia della rete pubblica;
ART. 2
(Allacciamento dei terminali di telecomunicazione alle interfacce della rete pubblica)
1. Gli utenti delle reti di comunicazione elettronica sono tenuti ad affidare i lavori di installazione, di allacciamento, di collaudo e di manutenzione delle apparecchiature terminali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), che realizzano l'allacciamento dei terminali di telecomunicazione all'interfaccia della rete pubblica, ad imprese abilitate secondo le modalità e ai sensi del comma 2.
3. Chiunque, nei casi individuati dal decreto di cui al comma 2, effettua lavori di installazione, di allacciamento, di collaudo e di manutenzione delle apparecchiature terminali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), realizzando l'allacciamento dei terminali di telecomunicazione all'interfaccia della rete pubblica, in assenza del titolo abilitativo di cui al presente articolo, è assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 euro a 150.000 euro, da stabilirsi in equo rapporto alla gravità del fatto.
4. Chiunque nell'attestazione di cui al comma 2, lettera e), effettui dichiarazioni difformi rispetto ai lavori svolti è assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 euro a 150.000 euro, da stabilirsi in equo rapporto alla gravità del fatto.
ART. 3
Abrogazioni
1. La legge 28 marzo 1991, n. 109, e' abrogata.
2. Il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314, resta in vigore fino all'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 2, comma 2, del presente decreto.
Alcune importanti precisazioni

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
Il committente deve verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici. Nota sulle modifiche al DLgs 81/08 introdotte dal D.Lgs 106/09 (Decreto Sacconi), con particolare riferimento agli obblighi, per il committente, di cui alla Legge 109/91 e D.M. 314/92
Sicurezza sui luoghi di lavoro e sistemi TLC e ITC
Con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale n° 180 del 5/8/2009, è entrato in vigore il D.Lgs n°.106 del 3/8/2009 che integra e modifica il D.Lgs. n°. 81 del 9/4/2008 in tema di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. La revisione, a cui è stato sottoposto il precedente impianto legislativo, mira a favorire una corretta l'applicazione delle normative relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso una più chiara lettura di definizioni, regole e attribuzioni di responsabilità, recependo anche quanto richiesto all'Italia dalle varie Direttive europee emanate, nel frattempo, in materia. in particolare, si vuole porre l'attenzione sulle novità che il Decreto Legge apporta in tema di affidamento di attività mediante contratti di appalto, sia per datori di lavoro pubblici sia privati, con riferimento alle attività di realizzazione di lavori e opere inerenti l'impiantistica elettronica interconnessa o da interconnettere a rete pubblica. innanzitutto è d'obbligo segnalare che le modifiche apportate al D.Lgs. 81/08 dal D.Lgs 106/09 definiscono in modo univoco.
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